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Assunzione a termine per esigenze sostitutive – Cass. n. 30754/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - Assunzione a termine per esigenze sostitutive - Impugnazione giudiziale dell'atto di certificazione ex art. 80 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

 

In tema di assunzione per esigenze sostitutive, il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, all'autorità giudiziaria di cui all'art. 413 c.p.c. per violazione degli artt. 75 ss. del citato d.lgs. è ammissibile, avuto riguardo al procedimento certificativo, per denunciare l'omessa qualificazione del contratto oppure la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua attuazione. (La S.C. ha enunciato tale principio con riferimento ad una fattispecie in cui la ricorrente aveva contestato il difetto, nel contratto, dell'indicazione del lavoratore che avrebbe dovuto effettivamente sostituire e l'assenza dell'indicazione della mansione, del livello di inquadramento, delle sede e dell'orario di lavoro del lavoratore da sostituire e di quello da questi sostituito, prospettando cioè tutte circostanze incidenti sulla difformità fra il contratto certificato e la sua attuazione).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30745 del 29/10/2021 (Rv. 662591 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_413


Corte

Cassazione

30745

2021