Orario di lavoro del personale addetto ai servizi di bordo treno – Cass. n. 30788/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione In genere - Impiego pubblico - impiegati e agenti delle ferrovie dello stato - C.c.n.l. 24 giugno 1999 - Art. 4 dell'Accordo di confluenza per il personale viaggiante - Personale addetto ai servizi di bordo treno - Orario di lavoro - Interpretazione - Compatibilità con la nozione di cui alla dir. 2003/88/CE - Sussistenza.
L'art. 4 dell'Accordo di confluenza del 25 giugno 2009, applicabile al personale addetto ai servizi di bordo treno ed in particolare agli addetti alla ristorazione, laddove stabilisce che "l'orario di lavoro del personale viaggiante è costituito dal tempo intercorrente dall'ora di partenza programmata del treno all'ora di effettivo arrivo", individua anche, con ulteriori disposizioni di dettaglio, i tempi necessari per lo svolgimento della prestazione, che concorrono alla formazione dell'orario di lavoro stabilito in cicli lavorativi. Conseguentemente, deve ritenersi che le parti sociali, nell'orario di lavoro, abbiano inteso ricomprendere tutte le ore trascorse a bordo del treno tra la partenza e l'arrivo ed a prescindere dal fatto che la prestazione sia sospesa per effetto dell'organizzazione predisposta dal datore di lavoro del servizio, ricompensandola con una specifica indennità disciplinata dall'art. 12 dello stesso accordo, il che è del tutto compatibile con la nozione di «orario di lavoro» di cui alla dir. 2003/88/CE, che, tra l'altro, non include tra gli elementi caratteristici della stessa nozione l'intensità del lavoro svolto dal dipendente o il rendimento di quest'ultimo, rilevando invece che nei periodi di inattività questi è forzatamente a disposizione del datore di lavoro.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 30788 del 29/10/2021 (Rv. 662668 - 01)