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Dimissioni "incentivate" – Cass. n. 35667/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Dimissioni "incentivate" - Equiparazione al licenziamento - Esclusione - Diritto di preferenza del lavoratore dimissionario in caso di assunzioni da parte dell'ex datore di lavoro - Esclusione.

 

Le dimissioni c.d. ”incentivate”, e cioè agevolate da provvidenze o incentivi, analogamente alla mobilità volontaria e al prepensionamento, danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, come tali, non sono equiparabili al licenziamento; ne consegue che il lavoratore che abbia risolto volontariamente il contratto di lavoro, sebbene su sollecitazione del datore di lavoro e dietro riconoscimento di un incentivo economico, non ha diritto ad essere preferito nelle assunzioni, ex art. 15 della l. n. 264 del 1949 e dell'art. 8 della l. n. 233 del 1991, in quanto è destinatario dell'obbligo legale di riassunzione solo l'imprenditore che abbia licenziato per riduzione del personale.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 35667 del 19/11/2021 (Rv. 662997 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118

 

Corte

Cassazione

35667

2021