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Attività svolta dal dipendente in costanza di malattia – Cass. n. 13063/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - in genere - Attività svolta dal dipendente in costanza di malattia - Simulazione della malattia o potenziale idoneità della predetta attività a pregiudicare o ritardare il rientro al lavoro - Onere probatorio relativo - Incidenza sul datore di lavoro - Ragioni.

 

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 13063 del 26/04/2022 (Rv. 664597 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2697

 

Corte

Cassazione

13063

2022