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Infortuni e malattie professionali - Inabilita' derivante da infortunio - Rendita

Lavoro - Infortuni e malattie professionali - Inabilita' derivante da infortunio - Rendita – Revisione

Lavoro - Infortuni e malattie professionali - Inabilità derivante da infortunio - Rendita - Revisione (Cassazione Sentenza n. 12998 del 5 settembre 2003)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14 aprile 1999 il Tribunale di Cagliari, riformando la statuizione emessa dal locale Pretore del lavoro il 27 aprile 1998, rigettava la domanda proposta da A. E., già titolare di rendita complessiva del 48% per inabilità da infortunio (34%) e ipoacusia (20%) che era stata costituita '' nel 1993, diretta a far valere l'illegittimità della revisione per miglioramento disposta dall'Istituto, che aveva ridotto la rendita al 38% con decorrenza dal luglio 1996; assumeva infatti il ricorrente che l'inabilità derivante dall'infortunio non poteva più essere modificata essendo trascorso il termine per procedere alla revisione.

Costituitosi l'(omissis) ed esperita consulenza tecnica, con cm si accertava che i postumi derivanti dall'infortunio erano migliorati comportando una inabilità del 20%, il Tribunale affermava che l'art. 80 del TU del 1965, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 318 del 1989, deve essere inteso nel senso che in caso di infortuni succedutisi a distanza di oltre un decennio l'uno dall'altro, il grado di inabilità stabilito per il primo infortunio opera come limite esterno, non modificabile in peius all'interno della rendita unica. Pertanto il principio di consolidazione dei postumi, di cui all'art. 83 del medesimo TU, non impedisce, ove sopravvenga un nuovo infortunio, la riconsiderazione in melius di quello non più soggetto a revisione, nell' ambito della valutazione del grado di riduzione complessiva dei postumi, mentre l'unico limite è che la determinazione della rendita unica non può essere in nessun caso inferiore a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio.

Tale principio, secondo il Tribunale vale anche quando, dopo la costituzione della rendita unica si debba procedere alla revisione per variazione intervenuta nei postumi dell'ultimo evento inabilitante, e quindi, alla ricostituzione di detta rendita unica, che comporta il riesame dei postumi dei precedenti infortuni e della loro attuale incidenza inabilitante, ma che non potrà essere in nessun caso determinata in misura inferiore a quella già consolidata.

Avverso detta sentenza l'A. propone ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste l'(omissis) con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso l'A. censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 80 e 83 del T.U. n. 1124 del 1965 e difetto di motivazione, perché la possibilità di violare il principio di consolidamento della rendita a seguito della stabilizzazione dei postumi oltre il decennio, sorgerebbe solo quando intervenga un nuovo infortunio o una tecnopatia, ovvero si siano verificate variazioni nei postumi dell'ultimo evento invalidante ancora revisionabile e vi sia pertanto la necessità di procedere alla. determinazione della riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro ai sensi dell'art. 80 citato.

Mentre, sostiene il ricorrente, in caso di revisione, la mancanza di variazioni dei postumi dell'ultimo evento invalidante renderebbe ingiustificata ed illegittima qualsiasi revisione dei postumi ormai consolidati per il decorso del tempo, com'era avvenuto nella specie in cui si era provveduto alla sola revisione degli esiti dell'infortunio consolidato.

Occorre prendere le mosse da due distinte disposizioni del T.U. 1124 del 1965, ossia dall'art. 80 e dall'art. 83.

  1. La prima disposizione disciplina l'istituto della unificazione della rendita per successivo infortunio, senza limiti di tempo, stabilendo che in tal caso l'Istituto provvede alla costituzione di una rendita unica « in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro » causata dalle lesioni provocate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata alla stregua dell'art. 78, cioè mediante la determinazione di volta in volta di quanto detta attitudine lavorativa e' diminuita complessivamente in conseguenza dei policroni infortuni e della coesistenza delle singole lesioni.

    E' importante notare che la valutazione complessiva di cui all'art. 80 si applica anche quando l'inabilita' sia derivata in parte da infortunio sul lavoro e in parte da malattia professionale (art. 132 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), senza che a ciò osti il differenziato termine di stabilizzazione dei postumi degli infortuni sul lavoro (dieci anni) e delle malattie professionali (quindici anni).

    La Corte Costituzionale, con la sentenza 318 del 1989, ha riconosciuto legittima la costituzione di rendita unica ex art. 80 del T.U. anche nel caso in cui per uno degli infortuni i postumi si siano consolidati per il passaggio del decennio, e, di conseguenza, ho , escluso che sia intangibile la relativa percentuale di inabilità già riconosciuta, dal momento che, per addivenire alla costituzione di rendita unica, si deve necessariamente procedere alla valutazione della complessiva riduzione dell'attitudine al lavoro, non già in corrispondenza alla somma aritmetica delle percentuali di riduzione attribuite alle singole lesioni, ma avendo riguardo allo loro reciproca influenza ed al loro complessivo risultato inabilitante, sulla base di un giudizio di sintesi. Con detta pronuncia la Corte Costituzionale ha posto un limite non già alla possibilità di nuova valutazione medico legale dai postumi consolidati dopo il decennio, ma alla misura della rendita che deve essere liquidata all'esito della unificazione, nel senso che la rendita non deve essere in nessun caso inferiore a quella già stabilizzata ex art. 83 comma settimo del T.U., opera cioè il cd. limite esterno. Mentre una radicale applicazione del principio di stabilizzazione dei postumi dei singoli infortuni avrebbe comportato i l'applicazione di un limite interno e cioè l'intangibilità della prima rendita, cui avrebbe dovuto essere sommata quella corrispondente alla lesione provocata dal successivo infortunio.
  2. L'art. 83 del TU attiene invece all'istituto della revisione della rendita per infortunio sul lavoro; esso dispone che la misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione del soggetto tutelato nelle condizioni fisiche La possibilità di rivedere nel tempo la misura della rendita accordata discende direttamente dall'art. 38, 2° comma, Cost. e dalla coerente funzione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Non assolverebbe infatti alla sua funzione di provvedere mezzi adeguati alle esigenze di vita una rendita che, in rapporto alle condizioni fisiologiche dell'infortunato, che possono mutare nel tempo in meglio o in peggio, fosse divenuta sperequata, in più o in meno, rispetto a tali esigenze. Ciò non significa che la revisione della rendita possa essere chiesta in qualsiasi tempo, indefinitamente. Tale possibilità va contemperata con l'opposto principio di stabilizzazione dei postumi e di invariabilità del corrispondente grado di riduzione dell'attitudine al lavoro, nonché di conseguente consolidazione della rendita a tale grado rapportata, per il quale il legislatore ritiene, con presunzione assoluta, che i postumi dell'infortunio non siano suscettibili ne' di miglioramento ne' di peggioramento, decorso un periodo di tempo, determinato per gli infortuni sul lavoro in dieci anni (art. 83 commi 6 e 7), e per le malattie professionali in 15 (art. 137).
  3. La revisione della rendita unica.

    Per quanto riguarda in particolare la revisione della rendita unica, che riguarda la odierna fattispecie, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza del 19 dicembre 1990 n. 12023 hanno rilevato che il principio che si ricava dalla rilettura dell'art. 80, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 318/89, vale anche quando dopo la costituzione della rendita unica si debba procedere alla revisione per variazione intervenuta nei postumi dell'ultimo evento inabilitante, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, la quale, pur esigendo, nonostante il decorso del decennio, il riesame dei postumi dei precedenti infortuni e della loro attuale incidenza inabilitante ai fini della determinazione del grado attuale di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro, non potrà essere in ogni caso determinata in misura inferiore a quella che, liquidata per i precedenti infortuni, si sia già consolidata. Va quindi sottolineato che il "limite" e' stato posto dalle Sezioni unite non alla possibilità, in sede di revisione, di nuova valutazione medico legale dei postumi consolidati dopo il decennio, ma alla misura della rendita che deve essere liquidata all'esito della unificazione, nel senso che la rendita non deve essere in nessun caso inferiore a quella già stabilizzata ex art. 83 comma settimo del T.U.
  4. Il ricorrente sostiene che il principio di consolidamento della rendita a seguito della stabilizzazione dei postumi oltre il decennio sarebbe passibile di deroga solo in due casi : 1) quando intervenga un nuovo infortunio o una malattia professionale e vi sia quindi la necessità di procedere alla costituzione di una ulteriore rendita unica ai sensi dell'art. 80 del TU; 2) ovvero quando si siano verificate variazioni nei postumi dell'ultimo evento invalidante ancora revisionabile.

    La prima argomentazione non è condivisibile perché con essa si finisce per negare che la rendita unificata possa essere sottoposta a revisione, mentre, in mancanza di disposizioni specifiche, non è evitabile l'applicazione, anche a questa, degli artt. 83 e 137 del T.U., e quindi la soggezione a revisione, al pari di quanto previsto per la rendita monocrona, in coerenza con il principio generale per cui la prestazione deve essere commisurata, nel corso del tempo, all'effettivo grado di riduzione dell'attitudine al lavoro, salva anche in questo caso, l'applicazione del principio del consolidamento dei postumi. Invero la costituzione della rendita unica comporta ex lege l'annullamento della prima rendita, nella specie quella per l'infortunio, ed infatti nel 1993, allorquando fu riconosciuta la inabilità per ipoacusia in misura pari al 20%, fu costituita una rendita unica pari non già al 54% e cioè alla sommatoria tra il 20% ed il 34% di cui l'assicurato già godeva per l'infortunio sul lavoro, ma al 48%, si stabilì cioè che nel 1993, il grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dal precedente infortunio e dalla sopravvenuta malattia professionale era del 48%. Se dunque dal 1993, data della unificazione, la rendita per l'infortunio non era più pari al 34% goduto in precedenza, sembra incongruo reclamare in sede di revisione (ex art. 83 del TU) l'intangibilità di quanto si era già perduto in sede di unificazione (ex art. 80 del medesimo TU).

    Viceversa, si deve ritenere che in sede di revisione della rendita unica e' consentito procedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi sono consolidati; tuttavia in sede di liquidazione, la rendita complessiva da erogare non potrà mai essere inferiore a quella precedentemente consolidata, e quindi anche in sede di revisione vale il ed limite esterno che la Corte Costituzionale ha ravvisato come operante in sede di costituzione della rendita unica" (Cass. 27 1997 n. 8084).

    Va poi precisato che dalla data di costituzione della rendita unica comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione che, una volta maturato, rende immodificabile il grado di inabilità riconosciuto. Nella specie, in cui la rendita venne unificata nel 1993 e si procedette a revisione per miglioramento nel 1996, il termine non può considerarsi decorso, onde non è necessario affrontare la ulteriore questione, dibattuta in sede di legittimità se nel caso di rendita unica per infortunio e malattia professionale il termine per la revisione vada individuato nel decennio (Cass. 10904 del 17 agosto 2000) ovvero nel quindicennio (Cass. 19 febbraio 2000 n. 1919).
  5. Non è condivisibile neppure il secondo assunto del ricorrente per cui sarebbero modificabili in sede di revisione solo le variazioni dei postumi dell'ultimo evento invalidante ancora non consolidati, tesi che è stata accolta da questa Corte con la sentenza n. 11193 del 26 agosto 2000.

    Infatti, se, secondo l'insegnamento della citata sentenza della Corte Costituzionale 318/89, e' consentito in caso di insorgenza di un nuovo evento invalidante procedere ad una nuova e, se del caso inferiore valutazione medico legale dell'evento precedente i cui postumi siano consolidati, e costituire una rendita unica ex art. 80 del TU, sia pure con un limite minimo di misura, ne consegue che altrettanto è possibile fare in sede di revisione, ove occorre verificare se il grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro derivante dai due eventi invalidanti già determinato in sede di unificazione, sia rimasto immutato o abbia subito variazioni nel corso del tempo. La revisione deve essere operata cioè sulla rendita così unificata e non si può, in questa sede, procedere alla scomposizione: valutare cioè separatamente la inabilità conseguente a ciascuno dei due eventi lesivi; con la contraria interpretazione si finirebbe per annullare gli effetti dell'unificazione, che non varrebbe ai fini della revisione, perché non si potrebbe più procedere in quella sede alla valutazione complessiva ma si dovrebbe tornare a distinguere il grado di inabilità provocato dal primo infortunio (che sarebbe intangibile) e quello provocato dal secondo infortunio. L'intangibilità della misura dei postumi consolidati di uno degli infortuni impedirebbe necessariamente la possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi, cioè avendo riguardo alla reciproca influenza delle inabilità derivanti dai due infortuni, e non resterebbe che valutare separatamente i postumi non consolidati dell'infortunio più recente e procedere poi alla semplice somma aritmetica delle due inabilità. In tal modo però si verrebbe sostanzialmente ad escludere la revisione della rendita unica, il che non e' affatto consentito dall'art. 83 del T.U., il quale, come già rilevato, in materia di revisione non opera alcuna discriminazione tra rendita singola e rendita unificata, ma consente in via generale l'accertamento delle variazioni della percentuale di inabilità che si verificano nel corso del decennio.

    Né appare condivisibile l'argomentazione del ricorrente secondo cui i postumi consolidati potrebbero essere ridotti più volte, ossia in caso di ulteriore costituzione di rendita unica e di revisione di quest'ultima, se si considera che la riduzione vale in sede di valutazione medico legale dell'inabilità complessiva, ma non opera poi sulla misura della rendita da erogare, che non potrà essere in alcun caso diminuita. Questo sistema risulta, invero, idoneo a garantire le aspettative del lavoratore, perché queste non riguardano la valutazione medico legale, ma la misura della rendita unificata che viene in concreto erogata; e poiché questa non può essere ridotta, a seguito di revisione, rispetto alla misura della rendita già consolidata, si assicura al titolare la sostanziale permanenza della prestazione che aveva già conseguito.

Va quindi riconfermato l'orientamento già espresso dalle Sezioni unite n. 12023 del 19 dicembre 1990 e dalle altre pronunzie successive (cfr. Cass. 27 agosto 1997 n. 8084, 17 agosto 2000 n. 10904, e 6 luglio 2002 n. 9832).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.