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Tutela delle condizioni di lavoro – Cass. n. 33639/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Obbligo di protezione ex art. 2087 c.c. - Dimensione organizzativa - Rilevanza - Fondamento - Inadempimento colposo - Sufficienza - Fattispecie.

 

In tema di obbligo di protezione ex art. 2087 c.c., la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che l'art. 28 del T.U. n. 81 del 2008, ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato; ne consegue che, ove il datore di lavoro indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità datoriale è sufficiente che l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che il lavoratore versava "in condizioni di sostanziale inoperosità", con progressivo "svuotamento" delle mansioni affidate, non aveva verificato se dalla condotta del datore di lavoro, anche se colposa, erano causalmente derivati danni alla persona del lavoratore a contenuto non patrimoniale).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 33639 del 15/11/2022 (Rv. 666180 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2087, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223

 

Corte

Cassazione

33639

2022