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Computo dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di formazione e lavoro – Cass. n. 36380/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) - in genere - Computo dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di formazione e lavoro - Deroga della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di apprendistato, il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell'anzianità di servizio, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto l'equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali ed assoluti, sicché i contratti collettivi che prevedano l'istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la declaratoria di nullità dell'art. 18 del c.c.n.l. Attività ferroviarie del 16.4.2003 e dell'art. 7 dell’Accordo sindacale dell'1.3.2006 nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36380 del 13/12/2022 (Rv. 666204 - 01)

 

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Cassazione

36380

2022