Risarcimento del danno cd. eurounitario per abusiva reiterazione di contratti a termine – Cass. n. 36659/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - impiego pubblico - accesso ai pubblici impieghi in genere - in genere - Pubblico impiego privatizzato - Risarcimento del danno cd. eurounitario per abusiva reiterazione di contratti a termine - Liquidazione - Criteri - Valutazione del caso concreto - Necessità.
La retribuzione globale di fatto da assumere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (ora art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015), quale parametro per la liquidazione del danno da cd. illecito eurounitario per reiterazione abusiva di contratti a termine, è quella corrispondente al livello formale di inquadramento cui il lavoratore aveva diritto al momento della maturazione della predetta fattispecie di illecito; tuttavia, in ragione della necessità del compiuto apprezzamento dell'illecito nella sua interezza, devono essere considerati eventuali livelli di inquadramento superiore, maturati nei successivi rapporti a termine coinvolti nella medesima fattispecie, come anche eventuali aumenti della retribuzione propria del livello di inquadramento esistente al momento del perfezionarsi dell'illecito, maturati in epoca successiva ma in pendenza di rapporti a termine coinvolti nella medesima reiterazione abusiva, ferma restando la necessità che il ristoro sia determinato, muovendo da tali basi, in modo da prescegliere, nell'ambito del margine stabilito dalle norme (da 2,5 a 12 mensilità), la misura più coerente rispetto al caso concreto, tenuti presenti tutti i parametri di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966, richiamati dall'art. 32 citato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 36659 del 14/12/2022 (Rv. 666200 - 01)