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Provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa illegittimo – Cass. n. 37021/2022

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - cassa integrazione guadagni - Provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa illegittimo - Conseguenze - "Mora credendi" del datore - Sussistenza - Onere del lavoratore di offrire la prestazione - Esclusione.

 

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 37021 del 16/12/2022 (Rv. 666210 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218

 

Corte

Cassazione

37021

2022