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Gara - Errore nella indicazione del nome della localita'

Appalto - Gara - Errore nella indicazione del nome della localita' in cui si svolgeranno i lavori - Errore irrilevante - Nessuna esclusione dell'impresa (Tar Lazio decisione n. 14157 del 31/05/2010)

Appalto - Gara - Errore nella indicazione del nome della localita' in cui si svolgeranno i lavori - Errore irrilevante - Nessuna esclusione dell'impresa (Tar Lazio decisione n. 14157 del 31/05/2010)

Tar Lazio decisione n. 14157 del 31/05/2010

FATTO e DIRITTO

Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5^ serie speciale n. 144 del 7 dicembre 2009, la società Centostazioni S.p.a. ha indetto una procedura di gara per l’affidamento dei lavori aventi ad oggetto il recupero e l’adeguamento funzionale della stazione ferroviaria di Vercelli, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.

Quanto alle modalità di partecipazione alla procedura, l’art. 1 del disciplinare di gara elencava i documenti da allegare all’offerta, tra i quali, alla lett. E), era prevista espressamente la presentazione della “dichiarazione allegata al presente documento debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente munito di poteri idonei”, con cui comprovare, tra l’altro: l’avvenuto esame degli elaborati progettuali; la previa ricognizione dei luoghi oggetto dei lavori appaltati; la rinuncia all’istituto della compensazione, della revisione prezzi e dell’equo compenso; la possibile temporanea indisponibilità delle aree di accantieramento; l’accettazione del fatto che l’appalto sarebbe stato affidato a corpo.

Il successivo art. 10, n. 7, del disciplinare stabiliva che sarebbero state escluse dalla gara le offerte viziate da “incompletezza, irregolarità ovvero omissione anche di uno solo dei documenti elencati ai punti A), B), D), E); G), H), I) ed L), di cui all’art. 1 del presente disciplinare, o presentazione di riserva in merito al loro contenuto”.

Pertanto, in data 15 gennaio 2010 Arcovent S.r.l. provvedeva a compilare il richiesto documento; tuttavia incorreva in errore allorché, nell’oggetto del medesimo, in luogo della parola “Vercelli” veniva indicata la parola “Biella”, lasciando inalterato il contenuto delle dichiarazioni rese.

Nel corso della seduta di gara del 21 gennaio 2010, la stazione appaltante escludeva l’offerta di Arcovent per avere presentato “la dichiarazione di cui all’art. 1, lett. E) del disciplinare di gara, richiesta a pena di esclusione, relativa ad altro appalto”.

Al termine delle operazioni di gara, Centostazioni dichiarava miglior offerente l’R.T.I. Progeco S.r.l.- MB di Bettelani Impianti Tecnologici S.r.l..

Con il ricorso in epigrafe Arcovent S.r.l. impugna, chiedendone l’annullamento, la propria esclusione della procedura di gara nonché l’aggiudicazione dell’appalto in favore del R.T.I. Progeco S.r.l.- MB di Bettelani Impianti Tecnologici S.r.l., deducendone l’illegittimità per violazione dei principi di massima partecipazione e di par condicio, oltre che per difetto di istruttoria e di motivazione.

Si costituiva Centostazioni S.p.a. per resistere al ricorso e con memorie difensive ne chiedeva il rigetto perché infondato nel merito.

Con ordinanza collegiale n. 948/2010 del 25 febbraio 2010, la Sezione respingeva la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. In data 31 marzo 2010 la Sez.VI del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1491/2010, ritenendo “che l’appello cautelare è fondato, in quanto è palese che l’errore in cui è incorsa la concorrente nella gara di appalto, indicando Biella in luogo di Vercelli nella dichiarazione di presa visione dei luoghi, è frutto di mero errore materiale, del quale la stazione appaltante doveva consentire la correzione”, riformava l’ordinanza della Sezione e sospendeva i provvedimenti impugnati in primo grado.

Il Collegio, ad un più approfondito esame, effettuato anche sulla scorta dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha riformato l’ordinanza cautelare di primo grado, ritiene possa aderirsi alla tesi del giudice di appello.

E invero, nel caso di specie, appare plausibile ritenere che l’impresa nell’oggetto della dichiarazione abbia per mero errore materiale indicato una località diversa da quella cui si riferisce il bando di gara e, pertanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la Stazione appaltante, in ossequio ai principi della massima partecipazione e della par condicio tra le imprese, rilevata la marginalità e l’accidentalità dell’errore medesimo, che cadeva sull’oggetto e non sul contenuto della dichiarazione in questione, avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione del documento medesimo.

Ciò, in quanto, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell’ordinamento interno, consente di attenuare il rigore delle prescrizioni formali quando le stesse, per il loro contenuto intrinseco, non incidono sull’assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura di gara, né alterano le regole riguardanti la par condicio tra i concorrenti (Cons.Stato, sez. V, 4 febbraio 2004, n.364); e invero, la erronea indicazione fornita dalla ricorrente nel corpo della dichiarazione contestata, non investe profili concernenti la identificazione dei documenti prodotti dalla concorrente oppure della parte da cui la dichiarazione proviene, e pertanto la regolarizzazione documentale, concernendo solo il completamento o la chiarificazione di documenti o dichiarazioni già versati in atti, avrebbe dovuto essere consentita dalla Stazione appaltante (Consiglio Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6684).

Giova infatti considerare che la richiesta di chiarimenti in ordine ai documenti presentati dalle imprese partecipanti ad una gara non è, per le commissioni di gara, una mera facoltà, essendo, al contrario, oggetto di una specifica potestà amministrativa, il cui esercizio è sempre doveroso ove ne ricorrano i presupposti, ogniqualvolta sussista cioè un’obiettiva incertezza semantica o una sanabile incompletezza della “forma esterna” di un certificato, di un documento o di una dichiarazione, cui possa porsi rimedio senza incidere direttamente sul contenuto del singolo atto (Cons. Stato, Sez. V, 1 gennaio 2006, n. 36).

Ne consegue che la società Arcovent illegittimamente veniva esclusa dalla selezione, sulla base dell’errore materiale commesso nel corpo della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, lett. E) del disciplinare di gara, senza che la stazione appaltante, previa richiesta di chiarimenti, l’ammettesse a regolarizzare il documento medesimo, emendandolo dalla imprecisione in esso contenuta.

Pertanto, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’esclusione della ricorrente e di tutti i successivi atti della procedura di gara.

Quanto alle spese del presente giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati: