Skip to main content

Associazione in partecipazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 149 del 08/01/1980

Apporto dell'associato costituito da una prestazione di attivita lavorativa - differenze rispetto al lavoro subordinato.

Nell'associazione in partecipazione l'apporto dell'associato puo essere costituito anche da una prestazione di attivita lavorativa ed in tal caso il rapporto si distingue da quello di lavoro subordinato perche manca il vincolo di dipendenza e la garanzia di un guadagno che sono propri del rapporto di lavoro. Pertanto, nell'attivita lavorativa prestata in favore dell'impresa, senza vincolo di dipendenza e senza garanzia di guadagno, e configurabile, nel concorso dei requisiti di cui all'art 2549 cod civ, una associazione in partecipazione.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 149 del 08/01/1980