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Società quotate - Operazioni con parti correlate – Cass. n. 1601/2021

Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - collegio sindacale - doveri - Società quotate - Operazioni con parti correlate - Responsabilità dei sindaci per omesso controllo - Limitazione all'operato degli amministratori - Esclusione - Intera gestione della società - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Sanzioni amministrative - applicazione - In genere.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di "operazioni con parti correlate", sussiste la responsabilità dei sindaci ove, in occasione di tali operazioni, omettano o esplichino in modo inadeguato il controllo su tutta l'attività sociale, poiché il dovere di vigilanza sancito dall'art. 2403 c.c. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma attiene al regolare svolgimento dell'intera gestione dell'ente ed è posto a tutela, oltre che dei soci, anche dei creditori sociali, in modo ancora più stringente nelle società quotate, considerata l'esigenza di garantire l’equilibrio del mercato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un sindaco, sanzionato per omessa vigilanza in occasione di operazioni con parti correlate, non avendo rilevato significative carenze nel parere del previsto Comitato, pur potendo avvalersi degli strumenti informativi di cui all'art. 151 d.lgs. n. 58 del 1998).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1601 del 26/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2391_2, Cod_Civ_art_2403, Cod_Civ_art_2407