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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi – Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14615 del 15/07/2016

Domanda della curatela fallimentare - Eccezione di compensazione dell'Amministrazione finanziaria in sede di contenzioso tributario - Ammissibilità - Tardività della domanda d'insinuazione al passivo - Irrilevanza.

In tema di contenzioso tributario, l'Amministrazione finanziaria può eccepire in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del fallito, anche qualora non sia stato oggetto di ammissione al passivo (nella specie, per tardività della domanda d'insinuazione), al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela diretta ad ottenere il rimborso d'imposta, sussistendo la competenza fallimentare, ai sensi dell'art.56 l.fall., solo nel caso in cui sia chiesta la condanna del fallimento al pagamento di un'eventuale differenza.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14615 del 15/07/2016