Skip to main content

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di lavoro - lavoro dipendente - redditi assimilati - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14659 del 13/06/2017

Nomina giudice onorario aggregato - Effetti - Cancellazione dall'albo degli avvocati - Configurabilità - Permanenza dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Obbligo di comunicazione dell'indennità - Sussistenza.

La nomina a giudice onorario aggregato comporta, ai sensi degli artt. 8, comma 5, e 9, della l. n. 276 del 1997, soltanto la cancellazione dall'albo degli avvocati, mentre permane l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza forense e l'indennità corrisposta ai giudici onorari aggregati è da considerarsi, a tutti gli effetti della l. n. 576 del 1980, quale reddito professionale, sicchè, in quanto tale, essa è soggetta all'obbligo di comunicazione annuale alla Cassa, né costituisce motivo di incompatibilità dell'iscrizione a quest'ultima, e del correlato obbligo di comunicazione, il fatto che l'interessato abbia già conseguito il pensionamento.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14659 del 13/06/2017