In tema di imposte di ipocatastali, l'atto di rinuncia a titolo gratuito di un diritto reale immobiliare di godimento sconta l'imposta in misura proporzionale, rientrando nella nozione di "trasferimento” di cui all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, in conformità, peraltro, alla prassi amministrativa agenziale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28923 del 17/12/2020