"Solve et repete" - Agevolazioni tributarie – Cass. n. 29365/2020
Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Agevolazioni tributarie - Beneficio ex art. 6 l. n. 388 del 2000 - Spettanza - Investimenti per prevenire, ridurre e riparare danni all'ambiente inerenti all'attività dell'impresa che li realizza - Sussistenza - Fondamento - Danni provocati da terzi - Esclusione - Ragioni.
In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388 del 2000, spetta alle imprese per l'acquisto delle immobilizzazioni materiali necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente dall'esercizio dell'attività da esse svolta, essendo fondato sull'implicito presupposto dell'inerenza del danno all'attività dell'impresa investitrice, e non anche per quelli causati da soggetti terzi, ponendosi una diversa interpretazione in contrasto con l'intenzione legislativa, oltre a trasformare l'agevolazione stessa in aiuto di Stato, in contrasto con gli artt. 87 e 89 del Trattato CEE ( e successivamente con gli artt. da 107 a 109 TFUE), in favore di quelle imprese il cui oggetto sociale sia quello di prevenire, ridurre e riparare i danni causati all'ambiente e i relativi investimenti siano strutturalmente diretti a tali fini.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29365 del 23/12/2020