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Conferimento di beni e rapporti in un "trust" – Cass. n. 29507/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - Imposta sulle successioni e sulle donazioni - Conferimento di beni e rapporti in un "trust" - Intestazione formale in capo al "trustee" in qualità di rappresentante del "trust" - Esclusione - Presupposto impositivo - Accrescimento patrimoniale - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

L'istituzione di un "trust" ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del "trustee", che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal "trustee" al beneficiario; solo questa interpretazione è conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondo cui l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa ad un effettivo indice di ricchezza.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29507 del 24/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2645_3

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