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Determinazione del reddito di impresa – Cass. n. 7449/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - Beni ammortizzabili - Quote di ammortamento - Deducibilità - Registrazione nel registro dei beni ammortizzabili - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

In tema di determinazione del reddito di impresa, sussiste il diritto alla deducibilità delle quote di ammortamento da parte del contribuente che - ancorchè non abbia effettuato le relative registrazioni nè nel registro dei beni ammortizzabili (ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. n. 600 del 1973), nè nel libro degli inventari (ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 695 del 1996), nè nel libro giornale (ai sensi della lett. a del comma 1 dell'art. 12 del d.P.R. n. 435 del 2001) - abbia tuttavia fornito, ai sensi dell'art 12, comma 1, lett. b) cit, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nel registro dei beni ammortizzabili.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7449 del 17/03/2021 (Rv. 660778 - 01)