Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - Imposta sulle donazioni - Donazione mediante bonifico bancario - Donante residente all'estero - Denaro oggetto di donazione - Presenza nel territorio nazionale - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di imposta sulle donazioni, l'atto di liberalità realizzato mediante bonifico bancario proveniente da un soggetto residente all'estero in favore di un beneficiario residente in Italia, è soggetto ad imposizione solo se il denaro, al momento della donazione, è presente nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale aveva considerato esistente in Italia il denaro oggetto della donazione poiché il beneficiario era residente nel territorio nazionale ed ivi si era perfezionato il contratto con la ricezione delle somme).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7428 del 17/03/2021 (Rv. 660847 - 01)