Determinazione dell'imposta – Cass. n. 7533/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta – detrazioni - Operazioni esenti - Art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 vigente "ratione temporis" - Art. 15 della sesta direttiva n. 77/388/CEE - Interpretazione - Ordinanza della Corte di Giustizia CE 14 settembre 2006, in cause da C-181/04 a C-183/04 - Cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciale - Destinazione alla navigazione d'alto mare - Necessità.
In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - anche nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 8, comma 2, lett. e) n. 1, della l. n. 217 del 2011 - opera a condizione che la cessione o l'acquisto abbia ad oggetto navi destinate all'esercizio di attività commerciale che siano anche adibite alla navigazione d'alto mare, in conformità all'interpretazione dell'art. 15, n. 4, lett. a) della sesta direttiva n. 77/388/CEE, fornita dalla Corte di Giustizia CE con ordinanza 14 settembre 2006, in cause da C-181/04 a C-183/04, di cui l'art. 8 bis citato costituisce norma di attuazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7533 del 17/03/2021 (Rv. 660779 - 01)