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Avviso di accertamento emesso in sostituzione di atto precedente – Cass. n. 6981/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - Autotutela della P.A. - Avviso di accertamento emesso in sostituzione di atto precedente - Menzione dell'annullamento del primo atto - Necessità - Fondamento.

L'avviso di accertamento emesso, in sede di autotutela, in sostituzione di altro avviso precedentemente adottato deve contenere l'esplicita menzione che con esso si pone nel nulla l’atto anteriore, dovendosi rispettare sia il diritto di difesa del contribuente, che deve conoscere con certezza quale atto può essere oggetto di ricorso, sia il divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6981 del 12/03/2021 (Rv. 660775 - 01)