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Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Cass. n. 10013/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di bollo - oggetto - atti esenti - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - Esenzione dal pagamento del contributo unificato - Esclusione - Fondamento.

In materia di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, atteso che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10013 del 15/04/2021 (Rv. 661014 - 01)