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Principio del "ne bis in idem" – Cass. n. 9077/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - Principio del "ne bis in idem" - Atti impositivi - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il divieto del "bis in idem" non opera rispetto agli atti impositivi in quanto postula, anche in virtù dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte costituzionale, che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un'ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là della qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva, atteso che con la stessa l'Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l'imposta non versata.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 9077 del 01/04/2021 (Rv. 661165 - 02)