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Procedimento tributario - Legge n. 241 del 1990 – Cass. n. 14733/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Procedimento tributario - Legge n. 241 del 1990 - Valore residuale - Ragioni - Applicabilità deN'art. 2, comma 3, l. n. 241 del 1990 - Esclusione.

In tema di procedimento tributario, il quale costituisce una "species" del procedimento amministrativo, all'avviso di accertamento deve applicarsi la disciplina propria, contenuta principalmente nell'art. 42, d.p.r. n. 600 del 1973, e nell'art. 56, d.p.r. n. 633 del 1972 all'art. 56, nonché nello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, mentre la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo trova applicazione solo in via residuale. Conseguentemente, alla conclusione del procedimento per l'emissione dell'avviso di accertamento non si applica il termine di cui all'art. 2, comma 3, della legge cit.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14733 del 27/05/2021 (Rv. 661467 - 01)