Fatturazione acconti - Imponibilità dell'operazione – Cass. n. 14716/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - Iva - Fatturazione acconti - Imponibilità dell'operazione - Detrazione - Ammissibilità - Conseguenze - Note di credito - Rilevanza.
In tema di Iva, nel caso di anticipato pagamento, come in quello di anticipata fatturazione dell'acquisto, il contenuto economico dell'operazione si considera già in tutto o in parte realizzato, dando vita al presupposto fiscalmente sufficiente per la sua imponibilità, limitatamente all'importo pagato o fatturato, purché gli elementi rilevanti della futura operazione siano noti al committente e l'operazione nel momento dell’acconto o della fatturazione anticipata sembri certa, sicché, ricorrendo questi presupposti, è legittima la detrazione dell'imposta recata da fatture anticipate. Ne consegue che il contribuente non può detrarre nuovamente l'imposta, perché già detratta, recata dalle fatture successive all'esecuzione delle prestazioni, per la quota parte corrispondente a quella indicata nelle fatture anticipate, ferma restando la rilevanza della registrazione di note di credito idonea a neutralizzare la detrazione in precedenza operata.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 14716 del 27/05/2021 (Rv. 661524 - 01)