Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - Plusvalenze - Cessione di azienda - Dichiarazione secondo il principio di competenza - Incasso parziale del prezzo - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda va dichiarata, inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmente realizzata, non rilevando l'incasso parziale del prezzo di vendita per effetto del fallimento della cessionaria, atteso che i due momenti integrano eventi (la realizzazione della plusvalenza nel modo suddetto e la successiva emersione di un componente negativo conseguente alla mancata corresponsione per intero del prezzo della cessione) fiscalmente autonomi, che vanno dichiarati - l'uno come guadagno, l'altro come perdita - nei distinti periodi in cui si verificano.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 14560 del 26/05/2021 (Rv. 661351 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2555