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Cessione di beni acquistati da fornitori nazionali – Cass. n. 18082/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - inizio, variazione e cessazione di attività - Cessionario residente in Italia di beni acquistati da fornitore nazionale - Cedente a propria sede extra UE che l'abbia nominato proprio rappresentante fiscale a fini IVA - Esportazione triangolare - Esclusione - Esportazione diretta - Configurabilità.

 

La cessione di beni acquistati da fornitori nazionali da parte di società con sede secondaria in Italia e da quest'ultima ceduti alla propria sede principale in territorio doganale extra UE, che l'abbia nominata proprio rappresentante fiscale sul territorio italiano ai fini IVA, costituisce, non già una esportazione triangolare nella quale intervengono tre distinti operatori, bensì ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo vigente "ratione temporis", un'esportazione diretta, trattandosi di cessione di beni effettivamente trasferiti a favore del soggetto non residente, atteso che la nomina, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, di un proprio rappresentante fiscale non determina la perdita della sua condizione di residente estero, che viene mantenuta, in particolare, ai fini della territorialità dell'imposta.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18082 del 24/06/2021 (Rv. 661759 - 01)

 

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