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Riscossione dell’IVA successivamente alla cessazione di attività – Cass. n.18081/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - inizio, variazione e cessazione di attivita' - Professionisti - Esecuzione della prestazione - Cessazione dell'attività - Corrispettivo riscosso successivamente - Applicabilità dell'IVA - Fattispecie.

 

In tema d'IVA, il compenso del professionista è soggetto all'imposta, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata eseguita, ed alla sua formalizzazione, atteso che il fatto generatore del tributo va identificato, alla luce del diritto comunitario e del principio di neutralità fiscale, con l'espletamento dell'operazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittima la pretesa dell'amministrazione finanziaria al versamento dell'IVA, in relazione al pagamento di una prestazione effettuato dopo la cancellazione della partita IVA da parte del contribuente).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18081 del 24/06/2021 (Rv. 661758 - 01)

 

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