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Produzione di nuovi documenti in appello – Cass. n. 18103/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Produzione di nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Condizioni - Termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Natura perentoria - Sussistenza - Fondamento.

 

In tema di contenzioso tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18103 del 24/06/2021 (Rv. 661783 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345

 

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