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Fatture per prestazioni di servizi – Cass. n. 18208/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Fatture - Contenuto - Informazioni complementari - Utilizzabilità - Fondamento.

 

In tema di IVA, ai fini della detrazione, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/CE; peraltro, l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche delle informazioni complementari eventualmente fornite dal soggetto passivo d'imposta, come si evince dall'art. 219 della cit. direttiva, che assimila alle fatture tutti i documenti o i messaggi che modificano o fanno specifico ed inequivoco riferimento ad esse. (Fattispecie in tema di maggiori ricavi derivanti da cessione di unità immobiliari in cui l'Amministrazione ha ritenuto indeducibili i costi riportati in fatture emesse a lavori già ultimati e non riportanti natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18208 del 24/06/2021 (Rv. 661789 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697