Perfezionamento dell'accordo di conciliazione giudiziale – Cass. n. 18212/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Conciliazione giudiziale rateale ex art. 48, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Versamento della prima rata concordata e garanzia sull'importo delle rate successive - Necessità - Mancanza - Perfezionamento dell'accordo conciliativo - Esclusione.
In tema di processo tributario, a fronte di conciliazione giudiziale rateale, l'effetto estintivo della pretesa fiscale originaria contestata al contribuente e la sua sostituzione con una certa e concordata si verifica esclusivamente se la fattispecie conciliativa si perfeziona secondo le modalità di cui all'art. 48, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzia sull'importo delle rate successive; ne deriva che, in caso di mancato versamento delle somme residue pattuite, l'accordo conciliativo non si risolve e l'Amministrazione può esigere il loro pagamento attraverso la procedura di riscossione coattiva, mentre non altrettanto può fare in caso di mancato o ritardato versamento della prima rata e/o di omessa prestazione della garanzia, in quanto la conciliazione non si è perfezionata.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18212 del 24/06/2021 (Rv. 661790 - 01)
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