Ammanchi di beni rilevati sulla base di scritture contabili non obbligatorie – Cass. n. 18211/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - Ammanchi di beni rilevati sulla base di scritture contabili non obbligatorie - Disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto di beni di cui al d.P.R. n. 441 del 1997 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Presunzioni semplici previste dalle norme generali in tema di accertamento delle imposte - Applicabilità - Fattispecie.
In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, il rilievo di ammanchi di beni sulla base di scritture contabili non obbligatorie esclude l'applicabilità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 441 del 1997, in materia di presunzioni legali di cessione e di acquisto di beni, la quale presuppone che gli ammanchi siano riscontrati a seguito di un inventario fisico dei beni o di un confronto basato su documentazione contabile obbligatoria; nondimeno la rettifica delle dichiarazioni fiscali può avvenire anche sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., in quanto queste possono essere desunte anche da documentazione contabile non obbligatoria tenuta dal contribuente e rinvenuta dai verificatori ovvero spontaneamente esibita in sede di verifica (nella specie, costituita da prospetti inventariali volontariamente redatti dalla contribuente).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18211 del 24/06/2021 (Rv. 661768 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729