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Indebito vantaggio fiscale – Cass. n. 17841/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - Divieto di "thin capitalization" ai sensi dell'art. 98 T.U.I.R. ("ratione temporis" vigente) - "Ratio"

 

In materia di indebito vantaggio fiscale, costituisce condotta abusiva l'operazione economica denominata "thin capitalization" (capitalizzazione sottile), già normativamente non consentita ai sensi dell'art. 98 T.U.I.R. (nel testo "ratione temporis" vigente), ove sia constatata la sottocapitalizzazione di una società rispetto all'attività di impresa esercitata ed il contestuale finanziamento della stessa con apporto di capitale di credito da parte dei soci qualificati, così determinandosi una situazione di elusione, consistente - per la società partecipata - nel vantaggio fiscale ottenibile nell'imposta risparmiata grazie alla deducibilità dal suo reddito d'impresa degli interessi passivi corrisposti ai soci rispetto alla diretta corresponsione di dividendi fiscalmente indeducibili, mentre - per i soci qualificati - nel minore o nullo ammontare dell'imposta che gli stessi assolvono sugli interessi attivi percepiti rispetto all'ammontare di quell'altra che avrebbero scontato sui dividendi.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17841 del 22/06/2021 (Rv. 661683 - 01)

 

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