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Omessa registrazione del contratto di locazione – Cass. n. 17320/2021

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) - redditi fondiari - reddito dei fabbricati - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - accertamento d'ufficio - Omessa registrazione del contratto di locazione - Presunzione legale di locazione quadriennale ex art 41-ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 - Prova contraria - Contenuto - Limiti.

 

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione, la presunzione "iuris tantum" di durata del contratto per i quattro periodi di imposta anteriori a quello di accertamento, di cui all'art. 41 - ter, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, può essere superata dal contribuente anche attraverso una prova contraria di tipo presuntivo, purché fondata su un fatto noto provato documentalmente.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17320 del 17/06/2021 (Rv. 661610 - 01)

 

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