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Distacco di personale da società controllante a società controllata – Cass. n. 16067/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - base imponibile - Distacco di personale da società controllante a società controllata - Elementi costitutivi - Imponibilità - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di IVA, il mero distacco di personale dalla società controllante a quella controllata - fondato su un interesse proprio del datore di lavoro, sulla temporaneità dell'impiego e sulla titolarità del rapporto di lavoro in capo al distaccante - quanto agli importi maturati in favore della controllante, non concorre alla formazione della base imponibile. (Fattispecie in cui la C.T.R. - con giudizio ritenuto congruo e corretto dalla S.C. - ha accertato l'insussistenza del distacco di dipendenti dalla controllante presso la controllata, qualificando il rapporto come contratto di appalto tra le società, caratterizzato dall'organizzazione dei mezzi necessari per eseguire i servizi da parte dell'appaltatore-controllante, che aveva il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e che si era assunta il rischio d'impresa).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16067 del 09/06/2021 (Rv. 661471 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362

 

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