Attribuzione a seguito di procedura DOCFA – Cass. n. 16679/2021
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - tipi e sistemi di accertamento - accertamento catastale (catasto) - Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Decorrenza - Annualità sospese - Art. 5. D.lgs. n. 503 del 1992 - Applicabilità - Limiti.
In tema di ICI, la regola generale ricavabile dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente con procedura cd. "DOCFA"; individuandosi, in tale ultimo caso, la base imponibile dalla data della denuncia e con inclusione anche delle annualità sospese e "sub iudice".
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16679 del 11/06/2021 (Rv. 661530 - 01)