Obbligo di separata indicazione dei costi nella dichiarazione dei redditi – Cass. n. 16522/2021
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) - determinazione - detrazioni dichiarazione annuale - Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati - Obbligo di separata indicazione dei costi - Violazione - Sanzioni applicabili alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della l. n. 208 del 2015 - Applicazione dell'art. 8, commi 1 e 3-bis d.lgs. n. 471 del 1997 - Sussistenza - Abrogazione art. 110, commi da 10 a 12-bis d.P.R. n. 917 del 1986 - Rilevanza - Esclusione - Motivi - Irretroattività.
La violazione formale dell'obbligo di separata indicazione, nella dichiarazione annuale dei redditi, delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi "black list"), quando commessa anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 144, legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), è comunque soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'art. 8, comma 3- bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, da cumulare, per le sole violazioni anteriori all'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, con la sanzione di cui al medesimo art. 8, comma 1, senza che rilevi l'avvenuta abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del d.P.R. n. 917 del 1986 ad opera della citata l. n. 208, stante la portata irretroattiva della stessa ricavabile dall'art. 11 preleggi e dalla disciplina transitoria, a mente della quale le disposizioni di cui all'indicato art. 1, commi 142 e 143, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello occorso al 31 dicembre 2015.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16522 del 11/06/2021 (Rv. 661604 - 01)