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Detraibilità delle spese sostenute per la produzione – Cass. n. 16701/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di capitale - Redditi di capitale - Composizione - Detraibilità delle spese sostenute per la produzione - Esclusione - Fondamento.

 

Nella categoria dei redditi di capitale rientrano i soli frutti dell'investimento e, quindi, la tassazione di tali redditi avviene "a lordo", ovvero senza la possibilità per il contribuente di detrarre eventuali spese sostenute per la loro produzione, ciò in quanto quest'ultima prescinde dallo svolgimento di un'attività da parte del medesimo contribuente essendo, invece, una conseguenza naturale ed automatica della fruttuosità del capitale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 16701 del 14/06/2021 (Rv. 661711 - 01)

 

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