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Proventi derivanti da cessione a titolo oneroso di beni immobili – Cass. n. 41298/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - soggetti passivi ires - Soggetto passivo - Ater - Proventi derivanti da cessione a titolo oneroso di beni immobili - Plusvalenze - Configurabilità - Ragioni.

 

In materia di IRES, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. b) e c), T.U.I.R., l'ATER, quale ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, che svolge, anche se non in maniera esclusiva, attività economico-commerciale, è soggetto all'imposta sul reddito delle società, sicché, dal punto di vista tributario, i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei suoi beni immobili sono qualificabili come plusvalenze - e non come ricavi, poiché quelli oggetto delle cessioni non sono ”beni-merce” - che concorrono alla formazione del reddito tassabile, ai sensi dell'art. 86 T.U.I.R.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 41298 del 22/12/2021 (Rv. 663513 - 01)

 

Corte

Cassazione

41298

2021