Skip to main content

Esenzione dall'ILOR – Cass. n. 2726/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni di carattere territoriale (delimitazione territoriale) - nuove iniziative produttive - Esenzione dall'ILOR ex art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Spettanza - Condizioni - Costituzione in forma societaria dell'impresa - Insufficienza - Attivazione dell'opificio industriale entro il termine perentorio del 31 dicembre 1993 - Necessità - Onere della prova - A carico del contribuente.

 

In tema di agevolazioni tributarie, spetta al contribuente l'onere di provare tutti i presupposti dell'esenzione decennale dall'ILOR prevista dall'art. 101 del d.P.R. n. 218 del 1978 per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori del Mezzogiorno e, quindi, non solo che l'impresa finalizzata alla realizzazione dell'iniziativa si sia costituita in forma societaria, ma anche che l'opificio sia divenuto atto all'uso entro il termine perentorio del 31 dicembre 1993, secondo la previsione dell'art. 18, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla l. n. 341 del 1995.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 2726 del 28/01/2022 (Rv. 663753 - 01)

 

Corte

Cassazione

2726

2022