Accertamento nei confronti di soggetto dichiarato fallito – Cass. n. 2847/2022
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte - Accertamento nei confronti di soggetto dichiarato fallito - Richiesta al curatore fallimentare di dati e notizie tramite questionario - Ammissibilità - Fondamento.
Il curatore fallimentare, in quanto detentore delle scritture contabili dell'impresa assoggettata a fallimento, ha l'onere di fornire informazioni all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 in risposta a questionari, ancorché precedentemente inviati all'imprenditore "in bonis", traendo tale onere fondamento nella disponibilità da parte del curatore delle indicate scritture, nonché in quello più generale di esibizione di quest'ultime a chi ne abbia diritto, salvo che il curatore o l'imprenditore "in bonis” dimostrino di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici, nel termine concesso, per causa a loro non imputabile.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 2847 del 31/01/2022 (Rv. 663763 - 01)