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Sentenza resa su opposizione allo stato passivo – Cass. n. 2934/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Imposta di registro su atti giudiziari - Sentenza resa su opposizione allo stato passivo - Imposizione in misura proporzionale - Sussistenza - Fondamento

 

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza ammesso con riserva, deve essere assoggettata all'imposta nella misura proporzionale prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto si tratta di pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, applicandosi l'imposta in misura fissa soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II dell'art. 8 cit.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 2934 del 01/02/2022 (Rv. 663765 - 01)

 

Corte

Cassazione

2934

2022