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Autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti – Cass. n. 3182/2022

Tributi erariali indiretti - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - attribuzioni e poteri degli uffici i.v.a. - accessi, ispezioni, verifiche - modalità di esecuzione - Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte - accessi, ispezioni e verifiche - Apertura di pieghi, borse e casseforti - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Necessità solo in caso di apertura coattiva e non anche di consenso del contribuente - Obblighi informativi ai fini della validità del consenso - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di IVA dall'art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente, senza che ai fini della valida espressione di tale consenso sia necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l'apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso né nell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, né nell'art. 12, comma 2, della l. n. 212 del 2000.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3182 del 02/02/2022 (Rv. 663787 - 01)

 

Corte

Cassazione

3182

2022