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Procuratore della società estinta costituito anteriormente – Cass. n. 3312/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – procedimento - procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia - Equitalia - Estinzione - Agenzia delle entrate-Riscossione - Subentro - Effetti - Procuratore della società estinta costituito anteriormente - "Ius postulandi" - Permanenza - Fondamento.

 

Per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), l’estinzione dell'agente della riscossione Equitalia e l'automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione, disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 3312 del 03/02/2022 (Rv. 663766 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_085, Cod_Civ_art_1722

 

Corte

Cassazione

3312

2022