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Rinuncia al rimborso – Cass. n. 1946/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta – rimborsi - Rimborso - Rinuncia al rimborso - Compensazione - Ammissibilità - Modalità.

 

In tema di IVA, il contribuente può modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito, solo mediante una dichiarazione integrativa, senza che sia configurabile una revoca implicita, da presentarsi entro l'anno successivo alla maturazione del credito medesimo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1946 del 24/01/2022 (Rv. 663677 - 01)

 

Corte

Cassazione

1946

2022