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Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Cass. n. 9207/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Definizione di struttura produttiva - Caratteristiche - Appartenenza della struttura produttiva ad una più ampia unitaria struttura imprenditoriale - Irrilevanza.

 

Ai fini dell'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate prevista dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, per struttura produttiva si deve intendere un'entità produttiva che sia dotata di autonomia funzionale e organizzativa, la quale implica, tra l'altro, che la struttura produttiva costituisca un autonomo centro d'imputazione di costi e di profitti e disponga di risorse umane a essa specificamente attribuite. In tale prospettiva, non assume invece di per sé rilievo il fatto che la struttura produttiva faccia parte di una più ampia unitaria struttura imprenditoriale, eventualmente costituita in forma di società, alle cui direttive o al cui coordinamento la stessa struttura sia sottoposta.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9207 del 22/03/2022 (Rv. 664270 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_2555  

 

Corte

Cassazione

9207

2022