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Imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata una garanzia personale o reale – Cass. n. 9377/2022

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - in genere - Imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata una garanzia personale o reale - Pegno - Determinazione della base imponibile - Nozione di titoli - Quote di partecipazione in società a responsabilità limitata o in società personali - Esclusione.

 

Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale, di cui all'art. 43, lett. f, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella nozione di "titoli”, a tal fine indicata dalla legge, non rientrano le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro; ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9377 del 22/03/2022 (Rv. 664152 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2352, Cod_Civ_art_2468, Cod_Civ_art_2471

 

Corte

Cassazione

9377

2022