Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - esenzioni - Locazione di beni strumentali ad attività portuale - Non imponibilità ex art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Estensione - Fondamento.
In tema di IVA, è esente da imposta, ex art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, il servizio di banchina reso per conto del contribuente da un soggetto terzo, in virtù di un contratto di locazione di beni strumentali, finalizzato alla movimentazione dei containers, essendo esso accessorio e direttamente connesso a quelli di funzionamento degli impianti e di transito delle merci, oggetto di espressa esenzione.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 9525 del 24/03/2022 (Rv. 664151 - 01)
Corte
Cassazione
9525
2022