Riscossione dell'imposta – Cass. n. 9538/2022
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - riscossione dell'imposta - soggetti obbligati - Imposta di registro - Notaio - Autonomia dell'obbligazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Pagamento del contribuente - Effetto liberatorio - Sussistenza.
In tema di imposta di registro, il notaio rogante opera quale mero responsabile d'imposta, cioè come soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri, al solo fine di facilitare l'adempimento fiscale, di talché egli, pur obbligato a richiedere la registrazione, rimane estraneo al presupposto impositivo, e terzo rispetto al rapporto di debito-credito tra l'Amministrazione finanziaria ed il soggetto passivo del tributo; ne consegue che il pagamento dell'imposta proporzionale di registro effettuato dal contribuente, costituendo adempimento dell'obbligazione tributaria, ha effetti liberatori anche per il notaio rogante, avendo la garanzia "ex lege" esaurito la sua funzione nel momento stesso in cui venne conseguita la prestazione garantita.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9538 del 24/03/2022 (Rv. 664153 - 01)
Corte
Cassazione
9538
2022