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Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni – Cass. n. 19531/2022

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Tarsu - Obbligo di denunzia - Termine ex art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Decorrenza del termine di decadenza ex art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 - Fondamento.

 

In tema di Tarsu, il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 19531 del 17/06/2022 (Rv. 664935 - 01)

 

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Cassazione

19531

2022